Vai al contenuto principale
Rappresentazione visiva dell'articolo: Polizza vita: nomina dei beneficiari e gestione della successione

Autore: Banca Widiba

Data di pubblicazione: 15 maggio 2024

Polizza vita: nomina dei beneficiari e gestione della successione

di Silvia Lolli, counsel di Hogan Lovells

 

Polizza vita: come funziona

La polizza vita è un prodotto assicurativo largamente diffuso tra i risparmiatori italiani, utilizzato nella maggior parte dei casi con finalità di risparmio e protezione, per assicurare risorse finanziarie alla propria famiglia in caso di decesso, ovvero a scopo di investimento e come valido strumento per il passaggio generazionale.

 

Tipologie di polizze vita: la polizza vita caso morte

In particolare, nelle polizze vita che coprono il rischio di decesso dell’assicurato (le cosiddette polizze “caso morte”) l’assicuratore si obbliga, a fronte del pagamento di un determinato importo a titolo di premio, a versare a uno o più beneficiari designati dal contraente una certa somma al momento della morte dell’assicurato, in qualunque momento essa si verifichi (assicurazione vita intera) oppure solo laddove questa si verifichi entro un certo termine (assicurazione vita temporanea).

 

Importanza della designazione dei beneficiari nell’assicurazione vita

La polizza vita rappresenta per i beneficiari una fonte di ricchezza potenziale finché l’assicurato è in vita, in quanto il diritto al pagamento dell’indennizzo matura in capo ai beneficiari come diritto proprio e autonomo sin dal momento in cui la loro designazione diviene irrevocabile ai sensi di legge, mentre la morte dell’assicurato determina l’esigibilità del pagamento da parte dell’assicuratore. Infatti, alla morte dell’assicurato, l’importo della prestazione in caso di decesso non entra a far parte dell’asse ereditario del contraente e deve essere pagata unicamente ai soggetti indicati come beneficiari.

 

È importante a tal fine che il contraente identifichi in maniera precisa i beneficiari della polizza evitando l’utilizzo di espressioni generiche seppur comuni nella prassi assicurativa quali “eredi legittimi” o “i miei eredi”, sia per evitare l’applicazione di meccanismi automatici di inclusione tra gli aventi diritto alla prestazione assicurativa, che problematiche giuridiche di varia natura in merito ai criteri di identificazione del titolare della prestazione assicurata e di ripartizione della stessa in caso di più beneficiari.

 

Normativa e regolamentazione riguardanti i beneficiari delle assicurazioni vita

Anche l’autorità di vigilanza del settore assicurativo (Ivass) ha previsto nell’ambito della propria regolamentazione che le imprese debbano promuovere tra i propri clienti la designazione in forma nominativa del beneficiario nella polizza, a discapito di formule generiche.

 

A tal riguardo, il Regolamento Ivass n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi prevede in particolare che l’informativa precontrattuale delle polizze vita debba contenere l’avvertenza che in mancanza dell’indicazione nominativa del beneficiario la compagnia assicurativa potrebbe incontrare difficoltà nell’identificazione dello stesso.

 

Linee guida della cassazione sull’assegnazione degli indennizzi nella polizza vita

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione in più occasioni e da ultimo anche recentemente nel 2023 e la regola che emerge dalla giurisprudenza è quella ai sensi della quale i beneficiari identificati genericamente come “eredi legittimi” o “eredi testamentari” siano da intendersi coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente, indipendentemente dal fatto che siano eredi “diretti” del contraente o “indiretti” (es. i nipoti, dopo la morte del figlio).

 

Per quanto riguarda la ripartizione, normalmente l’indennizzo si divide in parti uguali tra i beneficiari, salvo che il contratto di assicurazione non preveda diversamente, per volontà della parte contraente.

 

Ripartizione dell’indennizzo della polizza vita e gestione della premorienza del beneficiario

Inoltre, il problema che più di frequente è stato posto all’attenzione dei tribunali italiani in materia di ripartizione dell’indennizzo delle polizze vita riguarda il caso in cui uno dei beneficiari designati nella polizza deceda a una data anteriore rispetto a quella del decesso dell’assicurato, ovvero il caso della cosiddetta “premorienza del beneficiario”. In tale circostanza, si pone infatti la questione di determinare a chi debba essere corrisposta la porzione della prestazione in caso di decesso che sarebbe spettata al beneficiario pre-morto, ovvero se debba essere divisa (e come) tra gli altri beneficiari rimasti in vita o se spetta agli eredi del beneficiario o del contraente.

 

Assegnazione dell’indennizzo agli eredi dei beneficiari della polizza vita

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui uno dei beneficiari della polizza vita deceda prima dell’assicurato, alla morte di quest’ultimo l’indennizzo va liquidato agli eredi del beneficiario deceduto, per la parte spettante a quest’ultimo.

 

Trasmissibilità dei diritti e successione

La suprema Corte ha infatti sancito la regola della successione nel diritto contrattuale all’indennizzo, già entrato a far parte del patrimonio del beneficiario designato prima della sua morte (se questi è morto dopo l’entrata in vigore della polizza vita) nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.

 

La trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto comporta che a questi ultimi spetterà la sola parte che sarebbe spettata al beneficiario originario, perché concorreranno solo per la quota del medesimo.

 

Una volta determinata tale quota, il diritto alla prestazione assicurativa in caso di pluralità di eredi del beneficiario opera in base alle regole della trasmissione ereditaria e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

 

La Corte di Cassazione ha altresì affrontato il caso di premorienza del beneficiario prima della entrata in vigore della polizza vita. In questo caso gli eredi del beneficiario originario devono essere considerati come beneficiari sin dall’inizio (quindi titolari di un diritto proprio all’indennizzo in forza del contratto di assicurazione e non a titolo derivativo in base alle regole della successione legittima). La conseguenza? L’indennizzo sarà diviso in tante parti quanti sono gli eredi del beneficiario premorto e gli altri beneficiari originari. In questo caso, infatti, gli eredi acquistano un diritto autonomo, poiché il diritto all’indennizzo non è mai entrato nel patrimonio del beneficiario pre-morto per chiamata diretta e di conseguenza proprio costoro risulterebbero essere gli eredi designati dal contraente alla data della stipulazione.

 

Prevenzione di contenziosi e linee guida per la gestione della polizza vita

Dunque, per evitare problematiche in fase di liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, è importante che la polizza vita indichi i nominativi dei beneficiari (anche qualora coincidano con gli eredi che il contraente vuole designare come destinatari delle somme da pagare). Oppure, qualora nonostante l’indicazione dei propri eredi legittimi come beneficiari, il contraente intenda impedire il subentro degli eredi del beneficiario in caso di premorienza di quest’ultimo, la polizza dovrà indicare espressamente con una previsione specifica che in tale eventualità la relativa quota andrà divisa tra i soli beneficiari residui in vita alla data del decesso dell’assicurato.

 

In assenza di queste precauzioni, il rischio di dover affrontare problematiche interpretative che potrebbero portare a un contenzioso con la compagnia di assicurazioni non è remoto e in tal caso il tribunale molto probabilmente applicherà le regole fissate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Passa al livello successivo

Con la mia consulenza finanziaria avrai a disposizione tutto il supporto di cui hai bisogno per pianificare i tuoi obiettivi e investire in modo sicuro, specifico e consapevole.

Richiedi una consulenza

Disclaimer

COMUNICAZIONI DI MARKETING.
I contenuti degli articoli pubblicati sul presente sito da Banca Widiba S.p.A. non rappresentano in alcun modo una ricerca in materia di investimenti, né un servizio di consulenza in materia di investimenti né di attività di offerta al pubblico di strumenti finanziari. Eventuali decisioni che ne conseguono sono da ritenersi assunte dal cliente in piena autonomia ed a proprio rischio.
Tutte le informazioni contenute nel presente sito, siano esse di carattere testuale, video, podcast..ecc, hanno lo scopo esclusivamente informativo. Pertanto in nessun modo costituiscono un’offerta al pubblico di acquisto o vendita di titoli e più in generale di strumenti finanziari e/o attività di sollecitazione all’investimento ai sensi del D.lsg 24/02/1998 n 58. Le informazioni contenute sono protette dai diritti di proprietà intellettuale e pertanto qualsiasi duplicazione, l'alterazione anche parziale o utilizzo non corretto dei contenuti in esse pubblicati e riprodotti è da intendersi vietata.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.